Scritto privato a forma di testamento
Gentile lettore,
il suo quesito riguarda due diversi aspetti del fenomeno successorio, definito dal codice civile. I quesiti sono i seguenti:
- La forma necessaria per la validità del testamento;
- I diritti spettanti agli eredi nella successione legittima.
Per quanto riguarda il primo punto, e cioè “lo scritto privato a forma di testamento” cui lei fa riferimento, e con cui vuole disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere,ritengo che si tratti di un testamento olografo.
Il testamento olografo, per potere essere valido dopo la morte del testatore, deve avere necessariamente tre requisiti essenziali:
- L’olografia della scrittura, cioè deve essere interamente scritto di pugno dal testatore;
- La data, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento;
- La sottoscrizione, deve cioè essere sottoscritto dal suo autore, e la sottoscrizione autografa deve essere apposta alla fine del testamento.
Esiste poi la possibilità di far ricorso al testamento pubblico, cioè il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e che viene conservato negli archivi del notaio e dopo di lui dall’archivio notarile.
Il testamento olografo, tuttavia, pur avendo il vantaggio di essere redatto velocemente dal testatore , presenta determinati svantaggi e cioè: innanzitutto il rischio dello smarrimento, della sottrazione e della distruzione, ma soprattutto il rischio che il testamento non sia conforme a legge, e quindi impugnabile o non facilmente interpretabile.
Il testamento pubblico, invece, essendo redatto dal notaio, cioè da un pubblico ufficiale, sarà sempre conforme a legge, non potrà essere smarrito né distrutto, avrà data certa , ed attesterà inoltre, la piena capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione, e pertanto sarà difficilmente impugnabile.
Per quanto riguarda poi il secondo punto, e cioè i diritti spettanti agli eredi e la sua volontà di beneficiare solo tre dei suoi quattro figli, devo precisare che ogni individuo ha la possibilità di disporre per testamento del proprio patrimonio, ma non del patrimonio altrui, pertanto, anche se da “accordi fatti in famiglia”, al suo figlio primogenito andrebbero i beni di sua moglie, nulla egli riceverebbe dal suo patrimonio personale, quindi sarebbe escluso dal suo testamento e dalla sua eredità.
Al riguardo, occorre precisare che il testatore, nel disporre del suo patrimonio, deve rispettare le quote riservate dalla legge ai cosiddetti “legittimari”, cioè nel suo caso specifico: il coniuge e i suoi quattro figli.
La quota che la legge riserva al coniuge è di un quarto del patrimonio, e la quota che la legge riserva ai figli e pari alla metà del patrimonio, stante che il restante quarto del patrimonio costituisce la quota disponibile di cui il testatore può disporre a favore di qualcuno dei legittimari o anche a favore di un estraneo. Pertanto nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate dalla legge ai cosiddetti legittimari, o addirittura abbia escluso qualcuno di essi (come nel suo caso), questi o i loro eredi aventi causa, possono impugnare il testamento e chiedere al giudice la reintegrazione della propria quota di legittima ; tuttavia, nel caso in cui il legittimario (nel suo caso il figlio che non ha ricevuto nulla dalla sua eredità) si ritenga comunque soddisfatto, potrebbe anche rinunciare ad impugnare il testamento, rispettando la volontà del testatore e quindi gli accordi fatti in famiglia.