Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 203 dello scorso 14 agosto è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2000, n. 103 che, all’articolo 3, disciplina le modalità di esercizio del diritto di voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.
Tali elettori, che saranno ammessi al voto presso il Comune di residenza, devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall’Ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il 10° ed il 5° giorno antecedente quello della votazione e, quindi, tra il 10 settembre ed il 15 settembre 2020 (per il referendum costituzionale) e tra il 24 settembre ed il 29 settembre 2020 (per le consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni interessati), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, con l’indicazione completa dell’indirizzo, unitamente ad una dichiarazione rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione (rispettivamente, il 6 settembre 2020, per il referendum costituzionale, ed il 20 settembre 2020, per le elezioni amministrative), che attesti lo stato di trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.