Coronavirus: pubblicata ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana
Si comunica che nella tarda serata del 13 marzo 2020, il Presidente della Regione Siciliana ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 5, con la quale, nel ribadire le misure di contenimento del contagio già adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per tutto il territorio nazionale, ha segnatamente disposto alcune ulteriori misure.
Al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa delle misure adottate e dirimere dubbi già manifestati nelle scorse giornate, si richiama particolare attenzione sulle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, punto 8 secondo cui è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri.
Particolare rilievo rivestono poi le limitazioni relative ai servizi di trasporto sul territorio regionale disciplinate dall’art. 4, a dire del quale gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 – 13.30/16.00 […] con obbligo di garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa. Si precisa, inoltre, che gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00. Quanto ai collegamenti a mezzo navi-traghetto si rinvia all’attenta lettura del testo, comprensiva degli allegati, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento dei servizi e delle necessarie prescrizioni – anche legate alla necessaria azione di disinfezione quotidiana – in capo agli esercenti i relativi servizi di trasporto marittimo.
Per gli ingressi nel territorio regionale, si sottolinea inoltre che a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati in Sicilia che rientrano dalle altre Regioni del territorio nazionale o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it.
Nel rinviare alla lettura integrale del testo – per la pronta consultazione del quale si rinvia al link sottoindicato – si evidenzia da ultimo che gli Enti locali che intendano adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 e che tale azione di raccordo può avvenire tramite l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.