Centro anziani Don Leo Vetri. Tar di Catania accoglie la domanda cautelare e sospende i provvedimenti impugnati
Udienza fissata per il prossimo 6 novembre
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania accoglie la domanda cautelare presentata dal centro per anziani “Don Leo Vetri” e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 6 novembre 2019 e condanna il Comune resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Il rappresentante del “Centro Incontro Anziani Don Leo Vetri”, ha presentato ricorso al tar per l’annullamento
- della delibera di Giunta comunale n. 84 del 29.03.2018, con cui il Comune di Enna ha approvato le linee guida per i Centri Incontro Anziani;
- della delibera di Giunta comunale n. 17 del 21.01.2019. Con questa delibera il Comune di Enna non riconosceva il “centro Incontro Anziani Don Leo Vetri” come partner dell’Ente per la gestione del centro. Il problema è la non conformità dello statuto del centro con le linee guida emanate dal comune.
Per questo motivo il comune ha disposto l’affidamento della gestione del Centro Incontro per Anziani di via dello stadio, ad altra associazione selezionata attraverso un avviso pubblico.
A seguire copia dell’ordinanza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2019, proposto dalla Associazione “Centro Incontro Anziani Don Leo Vetri”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Viviana Fonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 29.03.2018, con cui il Comunedi Enna ha approvato le linee guida per i Centri Incontro Anziani;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 21.01.2019 con cui il Comune diEnna, nel prendere atto che lo statuto trasmesso dalla associazione ricorrente centro
Incontro Anziani Don Leo Vetri non risulta conforme “complessivamente allo spirito delle Linee Guida e di conseguenza dare atto che alla predetta associazione non può essere riconosciuto il ruolo di partner dell’Ente nella gestione del predetto Centro anziani”, ha stabilito di “affidare la gestione del Centro Incontro per Anziani di via dello stadio, ad altra associazione selezionata attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse e successivamente sottoscrivere la medesima convenzione”, dando, altresì, mandato “al competente dirigente di porre in essere tutti gli atti gestionali, esecutivi ed attuativi, compresa la sottoscrizione dell’apposita convenzione e la predisposizione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, nonché per la sospensione, ove necessario, delle forniture delle utenze dei locali di Via dello Stadio”;
- della non conosciuta determinazione dirigenziale n. 601 del 9.11.2018, riportatanelle premesse della deliberazione di Giunta comunale n. 17/2019, nella parte in cui si afferma che lo statuto dell’associazione ricorrente Centro Incontro Anziani Don Leo Vetri “risulta non conforme complessivamente allo spirito delle Linee Guida”;
- della non conosciuta nota prot. n. 942734 del 21.02.2019 del Servizio PoliticheSociali del Comune di Enna;
- della nota prot. n. 8457 del 25.02.2019 del dirigente dell’Area Tecnica del
Comune di Enna;
- della nota prot. n. 8524 del 26.02.2019 del dirigente dell’Area Tecnica delComune di Enna;
- nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Enna;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che: – la valutazione delle questioni in rito prospettate, richiedendo una delibazione più approfondita di quella necessariamente sommaria propria della fase cautelare, potrà essere adeguatamente effettuata nella fase del merito;
- quanto meno il primo motivo di ricorso presenti profili di fondatezza in relazionealla dedotta illegittimità dell’articolo delle linee guida, approvate dall’impugnata delibera 84/2018, afferente il commissariamento dell’ente da parte del Comune, ben potendosi esercitare i doverosi controlli in ordine al corretto impiego delle risorse pubbliche attribuite alle associazioni che gestiscono i Centri di incontro per anziani con modalità che non implichino la possibilità per il Comune resistente di sostituire gli organi di un’associazione privata;
- sussista il periculum in mora in relazione alla allegata sostanziale impossibilità di funzionamento della struttura gestita dalla associazione ricorrente;
- la domanda cautelare debba quindi essere accolta;
- le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione III): a) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati; b) fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 6 novembre 2019; c) condanna il Comune resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diego Spampinato Daniele Burzichelli