Attualità

Gli avvocati del foro di Enna inviano una nota al consiglio dell’Ordine evidenziando alcune criticità legate al periodo

I Sottoscritti Avvocati del foro di Enna, lette le linee guida adottate dal Tribunale di Enna e dalla Corte di Appello di Caltanissetta in relazione allo svolgimento dell’attività giurisdizionale in costanza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per il periodo successivo al 12/05/2020 adottate ai sensi dell’art. 83 co. 6° e 7° del D.L. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, preso atto della prima concreta attuazione delle predette linee guida alla ripresa dell’attività giudiziaria presso il Tribunale di Enna e la Corte di Appello di Caltanissetta, intendono portare all’attenzione di codesto Consiglio dell’Ordine alcune delle criticità che allo stato sono state riscontrate.

SETTORE CIVILE Nell’ambito del settore civile si è avuto modo di constatare come diversi magistrati adottino provvedimenti che non rispettano le linee guida tracciate dal Tribunale di Enna. a) In particolare, per quanto riguarda la trattazione scritta dei processi, vengono imposti agli avvocati oneri gravosi e spesso impossibili da ottemperare e comunque non previsti dall’art. 83 comma 7° lett. h) che testualmente recita: “le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle arti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Infatti, in tutti i provvedimenti a trattazione scritta comunicati si chiede la trasmissione al Giudice, mediante deposito telematico, delle copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nei formati ammessi dal PCT (quindi trattasi di atti già contenuti nel fascicolo d’ufficio) ovvero dei verbali delle prove orali espletate o di copia delle delle c.t.u. depositate in forma cartacea dai periti. Tale adempimento viene richiesto come necessario ai fini della trattazione della causa. Tra l’altro, correttamente, le linee guida tracciate dal Tribunale di Enna e dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, riprendendo il testo normativo stabiliscono semplicemente che i difensori delle parti trasmettano al giudice delle note denominate “note di trattazione scritta”, contenenti soltanto le istanze o le conclusioni in forma sintetica e non prevedono alcun deposito di atti o documenti in formato telematico.

Inoltre, si segnala il mancato ricorso alla trattazione delle cause in presenza dei difensori e con le modalità di cui ai vari provvedimenti del Governo Nazionale, nei casi in cui sia necessaria l’audizione di testimoni o comunque una trattazione della causa che richieda la presenza delle parti, e tale aspetto si ritiene non essere stato sufficientemente approfondito e regolamentato nelle linee guida. Il suddetto sistema di trattazione delle cause, non consente neanche di verificare la regolarità del contraddittorio. Infatti, nel caso in cui non sia possibile per le parti depositare nel fascicolo telematico la documentazione presente nel fascicolo in forma cartacea, o ad esempio vi siano verbali di udienza non presenti nel fascicolo telematico (in quanto redatti in forma cartacea), ove il giudice non si rechi in Tribunale per visionare integralmente il fascicolo d’ufficio, lo stesso finirebbe per adottare il provvedimento con una conoscenza parziale del procedimento. Ciò comporta l’evidente rischio di svolgere dei giudizi civili che potrebbero essere affetti da radicale nullità.

SETTORE PENALE Un primo elemento che si ritiene di segnalare è rappresentato dalla generalizzata interdizione al pubblico delle udienze e si ritiene che ciò, al di là dell’emergenza epidemiologica, possa comportare la violazione delle norme primarie, che potrebbe mettere a rischio la validità delle udienze con conseguente refluenza anche sui provvedimenti adottati nei vari procedimenti penali. Le aule del nostro Tribunale si ritiene siano tutte sufficienti a garantire il distanziamento di sicurezza previsto dalle vigenti normative, con adeguata regolamentazione e controllo degli accessi. Pertanto, a salvaguardia del principio dell’apertura al pubblico delle udienze penali, salve le eccezioni regolarmentate dal codice di rito, si ritiene possano modificarsi le linee guida adottate permettendo l’accesso al pubblico quantomeno a quello interessato allo svolgimento di un determinato procedimento penale (magari mediante un sistema di previa prenotazione), evitando di correre il rischio di possibili eccezioni (di cui si ha già notizia in altri fori) che potrebbero condurre alla nullità dei provvedimenti adottati. Ancora, il protocollo penale si ritiene contenga una eccessiva genericità di prescrizioni, almeno per taluni aspetti, relativamente alla scelta dei processi da trattare, sulla base di criteri non sempre condivisibili (processi con pochi testi o in fase di istruttoria dibattimentale in dirittura d’arrivo) elementi che introducono un ambito discrezionale eccessivo, peraltro non soggetto a controllo. Inoltre, pur essendo stabilito dai medesimi protocolli la precedenza per i delitti di cui al c.d. “codice rosso”, è stato possibile constatare che, nella settimana corrente, nelle udienze di

alcuni Giudici monocratici (ed ove richiesto si potranno indicare i relativi procedimenti) sono stati rinviati e non trattati procedimenti rientranti nella predetta tipologia, in contrasto quindi alle stesse previsioni del protocollo. Infine, pur comprendendo il grande sforzo messo in campo dalle cancellerie penali, esistono diversi ritardi di anche un mese nella comunicazione dei rinvii, anche in periodo di lockdown totale e, soprattutto, si ritiene che le comunicazioni generalizzate presso l’Ordine degli Avvocati non possono sostituire quelle inoltrate ai singoli difensori e parti, potendosi anche in questo caso ravvisare ipotesi di potenziali nullità processuali, oltre ad evitare di oberare l’attività della segreteria amministrativa dell’Ordine.

ACCESSO ALLE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE In relazione all’accesso presso il Tribunale, si ritiene che le limitazioni imposte all’ingresso degli Avvocati all’interno del Tribunale siano eccessive ed ingiustificate. Infatti l’Avvocato al pari del Giudice, del Pubblico Ministero, dei cancellieri rappresenta una parte essenziale e necessaria ed imprescindibile dell’attività giudiziaria. Il Tribunale è il posto di lavoro degli Avvocati. Come è noto, la presenza dell’avvocato in Tribunale non è limitata al solo svolgimento delle udienze ma comprende anche innumerevoli adempimenti di cancelleria, ulteriori rispetto a quelli che le disposizioni previste nelle linee guida adottate dal Tribunale di Enna, consentono di effettuare da remoto. Di conseguenza, si ritiene necessario che il C.d.O. adito si faccia portavoce con forza presso gli organi competenti dell’esigenza imprescindibile degli Avvocati di potere liberamente accedere all’interno del Tribunale, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle proprie attività di cancelleria, ovviamente nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale. Ciò senza la necessità del previo appuntamento telefonico o via pec con le cancellerie, che al di là della risposta celere o meno da pare di quest’ultime, aggravano oltremodo l’attività dell’avvocato, soprattutto per i colleghi che provengono da fuori Enna, che sarebbero costretti a diversi accessi in Tribunale, ove gli adempimenti da espletare riguardino diverse cancellerie che fissino appuntamenti in giorni diversi od in orari troppo distanziati. E’ noto, tra l’altro, come presso il nostro Tribunale non si siano mai verificati assembramenti o code in attesa nelle cancellerie già durante i normali periodi di svolgimento dell’attività giudiziaria, e, certamente, ciò non si verificherebbe nemmeno in tale fase in cui ogni avvocato limiterebbe allo stretto necessario il suo accesso in Tribunale, e porrebbe la massima attenzione nel rispetto delle norme di distanziamento, attendendo il suo turno presso la cancelleria ove si reca.

Nel caso del Tribunale di Enna è certamente di ausilio l’ampiezza degli spazi comuni che già di per sé garantisce il rispetto del distanziamento sociale. Ed in ogni caso nell’ipotesi in cui si dovessero verificare degli assembramenti eccessivi sarà facoltà del personale di vigilanza adottare, volta per volta, quelle misure necessarie ad assicurare il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Anche le Istituzioni nazionali forensi hanno vivacemente protestato in relazione a questa falsa ripartenza della giustizia e da ultimo va ricordato un intervento del Presidente del CNF avv. Maria Masi che ha affermato che “la seconda fase non è mai partita, i Tribunali non hanno accessibilità ma non c’è nulla che lo giustifichi, anche alla luce dei dati sanitari”. Per i suddetti motivi si chiede che il Consiglio dell’Ordine si faccia portavoce delle legittime istanze degli iscritti, allo scopo di consentire la ripresa dell’attività giudiziaria, dignitosa e credibile, seppure in forma ridotta, consentendo alla categoria di poter serenamente interloquire con i propri assistiti, comunicando tempestivamente dati e modalità certe sullo svolgimento dei processi. Ove emergano altre problematiche nella concreta applicazione delle linee guida o da ulteriori approfondimenti si reputino necessarie alcune modifiche, si provvederà ad effettuare ulteriore segnalazione a codesto Consiglio dell’Ordine.

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