Villa Torre di Federico aperta per i ragazzi affetti da disabilità. L’ordinanza del sindaco di Enna
Il sindaco di Enna, Maurizio di Pietro ordina a tutti i cittadini di continuare ad attenersi, sino alla data del 13 aprile 2020, alle disposizioni
contenute nell’ordinanza contingibile e urgente n°14 del 03.04.2020 del Presidente della
Regione Siciliana e, quindi:
le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate
ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
è vietato l’accesso e/o il rientro nel territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, da parte di ogni soggetto proveniente dai Comuni di cui all’art.3 dell’ordinanza
presidenziale n.14/2020, con le sole tassative eccezioni di cui al medesimo
articolo;
è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale,
compreso il divieto per tutte le attività motorie di minori, anche accompagnati;
gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono
consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco, nelle rivendite di tabacchi;
è vietata l’apertura, nei giorni domenicali e festivi, di tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
l’accesso ai passeggeri nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito nella misura
massima del 40% dei post omologati, in ogni caso garantendo la distanza minima
di un metro tra i passeggeri, con l’obbligo di delimitare adeguatamente lo spazio
riservato al conducente;
sono sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati, comprese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e
non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
2. Sono integralmente recepiti dall’ordinanza presidenziale n.14/2020, con efficacia sul territorio
regionale, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020
e le ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del Ministro della Salute di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020;
3. Sono confermate e prorogate, per il periodo di validità della presente ordinanza, le prescrizioni
ed i divieti di cui all’ordinanza sindacale n.27 del 23 marzo 2020.
4. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali,
con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in
prossimità della propria residenza o domicilio.
5. E’ autorizzato l’accesso alla Villa comunale Torre di Federico da lunedì 6 aprile e fino al 2
maggio delle persone autistiche, con Adhd, con disabilità fisiche e/o intellettive, con disturbi
del neurosviluppo e deficit neurosensoriali, residenti nel comune di Enna, accompagnate da
un adulto, preferibilmente un familiare, fermo restando l’obbligo in capo ai fruitori della
Villa di rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
6. L’ingresso alla Villa comunale Torre di Federico, potrà avvenire in maniera contingentata, a
turni della durata di 30 minuti per un massimo di 6 persone alla volta (tre utenti e tre accompagnatori),
dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle
18,30. A tale scopo sarà necessario effettuare una prenotazione il giorno precedente l’accesso
alla Villa, contattando il numero telefonico 093540548 o l’indirizzo di posta elettronica:
orasalute@comune.enna.it. L’accompagnatore dovrà produrre, all’atto della prenotazione
e/o delle successive verifiche, documentazione medica attestante lo stato di salute del soggetto
accompagnato.
7. La Polizia comunale, e le altre Forze per legge tenutevi, provvedano a fare rispettare la presente
ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui mancata osservanza
comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
8. La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Enna, con valore
di notifica individuale a tutti gli effetti di legge e la sua trasmissione, per gli adempimenti
di legge, al Sig. il Prefetto di Enna ed al Coordinamento della Presidenza della Regione
Siciliana (ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio
2020), tramite l’ANCI-Sicilia ed il Dipartimento regionale della Protezione civile.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.